Capone, 3 f�vrier 1604. Bellarmin � Antoine Angelucci.
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111^^ et molto
S�g^^ come fratello. Credo, si ricordar^
V.S. come l'anno passato vacando il Canonicato sacerdotale di Don
Emilio Carosio, fu data da noi � Don Benedetto di Domenico, et �
ci� potesse ritenere la portione di
Salvatore maggiore, et non
dovese far spesa in impetrare nuova dispenza da Roma, et anco per
impinguare la penitentiaria, fu unita da noi con consenso dal
Capitulo la detta portione al canonicato sacerdotale dell'istesso
Don Benedetto, come penitentiero della nostra Chiesa. Questo fatto
� stato da alcuni messo in controversia, et per chiarirmi della
verit�, ho fatto studiare il caso alli essaminatori sinodali,che
bora sono il canonico Kacaro, il canonico Riccio, et Don Michele
Monaco, et di piu al mio Vicario, all'Uditore, et Don Livio, e �
tutti ho fatto vedere il decreto dell'unione. Tutti hanno conclu
so, che l'unione non si poteva fare, et che non � valida. Le ra-
/^"gioni sono state multe, ma la principale, perche secondo il conci
lio di Trento non si pu� unire � canonicati et prebende,altro che
benefitii semplici, et questi in caso che il canonicato sia cosi
tenue, che non basti alla decentia di un canonico: questa portio
ne non � semplice, poi che � cappellania curata de fatto, et alme-
no � coadjutrice della Rettoria curata, se bene fin'hora i cappel
lani soli agnoscunt curam, et il Rettore se ne sta come prima,
senza pensiero di cura; et anco il canonicato sacerdotale non �
cosi tenue, che habbia bisogno di aggiunta di altri benefitii. Et
se si dice, che si � fatta l'unione per arrichir� la penitentia-
ria, dicono che bisognava osservare la regula del concilio, di
erigere la prima prebenda vacatura,in prebendam poenitentiariae.
Hora io mi trovo molto confuso, parendomi di haver ingannato Don
Benedetto, il quale dover� pure provedersi da Roma di dispenza
per ritenere la sua portione con il canonicato, et bisognar� con