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Rome,11 juln 1611. Bellarmin au chanoine Braccio.

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/ Illustrate Reverende Signore. H� letto la vostra lettera, e desidero, che leggiate la rispos ta con quella tranquillit� d'animo,con la quale da me � scritta. Non mi maraviglio, che vi dispiace la sentenza, perche questo � ^Tordinario, che la giustitia dispiace � chi tocca; ma ben mi dispia ce, che veggo nella vostra lettera una certa dottrina erronea,e pe ricolosa, che se fosse da voi difesa con pertinacia, bisognaria darne conto � pi� alto tribunale. Per� mi tengo obligato � dimos trarvi la verit�,la quale essendo dottore, bisognava,ohe molto pri/^7ma avesse imparata. Voi dite, che i canoni permettano,che vim vi repellamus, e che Sant'Ambrogio dice, che non in inferenda, sed in depellenda infuria lex virtutis est, e da questi canoni raccogliete, chd l'ingiuria fatta da voi alla casa dell'arciprete sia giusta, perche � fatta, /y*se pur'� fatta, in difesa dell'ingiuria fatta � voi dall'arciprete. Questo non � altro, che confondere la difesa,che � lecita, col la vendetta, ohe non � lecita, et un interpretare i canoni al ro vescio. Vim vi repellere,et iniuriam depellere s'intende della# veviolenza,et ingiuria futura,� imminente, non della passata, perche ^^7 quando � passata, non h� pi� luogo la difesa, ma la vendetta, e chi vuol dire, che la vendetta sia lecita � gli huomini privati, � error manifesto. Onde Silvestro verbo excommunicatio 6, num.6 par lando della difesa, dice, ista tamen intellige statim, idest dum imminet, vel instat violentia adversarii, non autem postquam trann^y*iit. E poco avanti num.5 6 quando non tangit clericum manu,vel instrumento manualiter tento, sed lapillo,vel sputo etc. dice, che toccare con lo sputo un clerico f� incorrere nella scomunica,e che se questo si faccia di poi, che si � ricevuta l'ingiuria, questa non � difesa giusta,ma vendetta prohibita. Aggiongete poi che Mose� non vien condannato, ma commendato dell omicidio, che fece dell'Egizio, che ingiuriava l'Ebreo, perch� pre-