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parrocho nempe ea peccata a quibus alias non fuerunt legitime absoluti".<br>
12 mars I6 1 5 . Fr.M.Samuelli � Bell.(contin.)
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Dalle cui dichiarationi difficilmente si cava il vero senso et autorità che si cerca, e l'istesso del proprio sacerdote in confessione saltem in anno dice il catechismo romano. E perchè  questa decisione non si trova directe et immediate nel Concilio g) alla Tridentino, fa che maggior difficultà à regolari apporti; attesochè,come nota nella sua prasse episcopale Paulo Piacesio h), questi nostri privilegi sono da Gregorio 13 redotti secondo all'uso e decreto Tridentino e che non ad esso siano contrari,ponendovi queste due clausule il Pontefice "Nullis contrariis etiam suis obstantibus", e "in quantum decretis Concilii Tridentini non sunt contraria". Cosi dice in una sula bolla data e publicata nel 1572 nel primo anno del suo pontificato,rivocando tutti i privilegii di Pio Quinto<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/pio-v-papa-santo/ http://pio-v-papa-santo/]</ref>; e l'istesso dice Roderiquez i). Questi autori dicono di più che tutti i Papi sogliono nelle confirmationi di privilegii mettervi tale clausule. E perchè il detto capitolo <hi rend="underline">Omnis</hi> stá in corpore iuris,se non ne fa espressa mentione, difficilmente appare che i Pontefici, dando i privilegi, voglino derogare á quei decreti, come il medesimo Roderiquez cita autori nel detto articolo e nel 12, 13 e 14.<lb/>
 
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Ora per questi et altri capi mi sono mosso à scrivere à V.S. Ill.ma, acciò mi determini la practica e costitutione della della Curia Romana. Inoltre prego anche prego anche V.S. Ill.ma che me facci consapevole del uso e pratica circa il decreto Tridentino k) e bolla di Pio Quinto data nell'anno 1564 nel anno del suo pontificato: se i prelati e predicatori regolari siano tenuti à professare la fede come prova il Roderiquez l), quale dice che in Ispagna per commissione dell'Ill.mo protettore loro e del Commessario generale furano sospesi tutti i lettori e predicatori in fin che fecero tale professione di fede; e nell'art.2 cerca similmente se le promottioni de dottorati e de qualsivoglia arte e facultá
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Romana. / Inoltre prego anche V.S.Ill/ma che me facci consape-
 
 
 
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per commissione dell'Ill/mo proiettore loro e del Commessario
 
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fecero tale professione di fede; e nell'art.2 cerca similmente se le promottioni de dottorati e de qualsivoglia arte e facult�
 
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parrocho nempe ea peccata a quibus alias non fuerunt legitime absoluti".
Dalle cui dichiarationi difficilmente si cava il vero senso et autorità che si cerca, e l'istesso del proprio sacerdote in confessione saltem in anno dice il catechismo romano. E perchè questa decisione non si trova directe et immediate nel Concilio g) alla Tridentino, fa che maggior difficultà à regolari apporti; attesochè,come nota nella sua prasse episcopale Paulo Piacesio h), questi nostri privilegi sono da Gregorio 13 redotti secondo all'uso e decreto Tridentino e che non ad esso siano contrari,ponendovi queste due clausule il Pontefice "Nullis contrariis etiam suis obstantibus", e "in quantum decretis Concilii Tridentini non sunt contraria". Cosi dice in una sula bolla data e publicata nel 1572 nel primo anno del suo pontificato,rivocando tutti i privilegii di Pio Quinto[1]; e l'istesso dice Roderiquez i). Questi autori dicono di più che tutti i Papi sogliono nelle confirmationi di privilegii mettervi tale clausule. E perchè il detto capitolo Omnis stá in corpore iuris,se non ne fa espressa mentione, difficilmente appare che i Pontefici, dando i privilegi, voglino derogare á quei decreti, come il medesimo Roderiquez cita autori nel detto articolo e nel 12, 13 e 14.
Ora per questi et altri capi mi sono mosso à scrivere à V.S. Ill.ma, acciò mi determini la practica e costitutione della della Curia Romana. Inoltre prego anche prego anche V.S. Ill.ma che me facci consapevole del uso e pratica circa il decreto Tridentino k) e bolla di Pio Quinto data nell'anno 1564 nel 5° anno del suo pontificato: se i prelati e predicatori regolari siano tenuti à professare la fede come prova il Roderiquez l), quale dice che in Ispagna per commissione dell'Ill.mo protettore loro e del Commessario generale furano sospesi tutti i lettori e predicatori in fin che fecero tale professione di fede; e nell'art.2 cerca similmente se le promottioni de dottorati e de qualsivoglia arte e facultá


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