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Rome,2 mai 1614. Bellarmin � B.Gius.d� Norcia Celestino.
 
  
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R.<sup>do</sup> Padre. La R. V. può stare quieta nella religione dove si trova, perche il voto di entrare in una religione non obliga quello che poi entra in un'altra et in quella professione, ancorche sia più larga; et questo caso è risoluto chiaramente da Bonifactio Papa nel Cap. Qui post votum, de Regularibus in 6<sup>o</sup> et da S. Thomaso nella 2.2 quaest. 189, art. 8, ad 3. Et Santo Pietro Celestino nella Constitutione sua fra gl'altri privilegii che dona alla sua Congregatione Celestina, gli concede che possa ricevere non solo laici et clerici, ma ancora religiosi di qual si voglia religione; et se può licitamente ricevere religiosi professi, quanto più quelli che hanno solo un voto semplice di farsi religiosi? Si che la R. V. procuri attendere all'observanza delle regole della sua Congregatione Celestina; et non si dia fastidio di quell'altro voto, eccetto però che, come si dice nel Capitolo sopra citato di Bonifatio Papa, potria domandare al suo confessore qualche penitenza, per non havere adempito il primo voto. Preghi Dio per me. Di Roma li 2 de Maggio 1614.
 
 
/ B/do Padre. La R.V. pu� stare quieta nella religione dove si trova, perche il voto d� entrare in una religione non obl�ga quello che poi entra in un'altra et in quella f� professione, ancorch� sia pi� larga; et questo caso risoluto chiaramente da Bonifatio Papa jThel Cap. Qui post votum, de Regular�bus in 6� et da S.Thomaso nella 2.2. quaest.l89,art.8,ad 3. Et Santo Pietro Celestino nella Constitut�one sua,fra gl'altri pr�vileg�� che dona alla sua Congregat�one Celestina, gli concede che possa ricevere non solo laici et clerici, ma ancora religiosi di qual si voglia religione; et se pu� l�citamente ricevere religiosi professi, quanto pi� quelli che hanno solo un voto semplice di farsi religiosi ? Si che la R.V. procuri atten dere all'observanza delle regole della sua Congregat�one Celestina; et non si dia fast�dio di quell'altro voto, eccetto per� che, come s� dice nel Cap�tolo sopra citato d� Bonifatio Papa, patria doman/^^dare al suo confessore qualche penitenza, per non bavere adempito il primo voto. Preghi Dio per me. Di Roma li 2 di Maggio 1614.
 
 
 
Arch. Vatic. Mss. Gesu�t. 21 pag.59-60. Copie.
 

Revision as of 00:40, 4 December 2018

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R.do Padre. La R. V. può stare quieta nella religione dove si trova, perche il voto di entrare in una religione non obliga quello che poi entra in un'altra et in quella fà professione, ancorche sia più larga; et questo caso è risoluto chiaramente da Bonifactio Papa nel Cap. Qui post votum, de Regularibus in 6o et da S. Thomaso nella 2.2 quaest. 189, art. 8, ad 3. Et Santo Pietro Celestino nella Constitutione sua fra gl'altri privilegii che dona alla sua Congregatione Celestina, gli concede che possa ricevere non solo laici et clerici, ma ancora religiosi di qual si voglia religione; et se può licitamente ricevere religiosi professi, quanto più quelli che hanno solo un voto semplice di farsi religiosi? Si che la R. V. procuri attendere all'observanza delle regole della sua Congregatione Celestina; et non si dia fastidio di quell'altro voto, eccetto però che, come si dice nel Capitolo sopra citato di Bonifatio Papa, potria domandare al suo confessore qualche penitenza, per non havere adempito il primo voto. Preghi Dio per me. Di Roma li 2 de Maggio 1614.