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Rome,11 juln 1611. Bellarmin au chanoine Braccio.
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Illustre, e Reverende Signore. <lb/>
 
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Ho letto la vostra lettera, e desidero, che leggiate la risposta con quella tranquillità d'animo, con la quale da me è scritta. Non mi maraviglio, che vi dispiace la sentenza, perchè questo è ordinario, che la giustitia dispiace a chi tocca; ma ben mi dispiace, che veggo nella vostra lettera una certa dottrina erronea, e pericolosa, che se fosse da voi difesa con pertinacia, bisognaria darne conto a più alto tribunale. Però mi tengo obligato a dimostrarvi la verità, la quale essendo dottore, bisognava, che molto prima avesse imparata.<lb/>
1068
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Voi dite, che i canoni permettano, che vim vi repellamus, e che Sant'Ambrogio dice, che non in inferenda, sed in depellenda infuria lex virtutis est, e da questi canoni raccogliete, che l'ingiuria fatta da voi alla casa dell'arciprete sia giusta, perchè è fatta, se pur'è fatta, in difesa dell'ingiuria fatta a voi dall'arciprete.<lb/>
 
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Questo non è altro, che confondere la difesa, che è lecita, col la vendetta, che non è lecita, et un interpretare i canoni al rovescio. Vim vi repellere, et iniuriam depellere s'intende della violenza, et ingiuria futura, o imminente, non della passata, perche quando è passata, non ha più luogo la difesa, ma la vendetta, e chi vuol dire, che la vendetta sia lecita a gli huomini privati, è error manifesto. Onde Silvestro verbo excommunicatio 6, num.6 parlando della difesa, dice, ista tamen intellige statim, idest dum imminet, vel instat violentia adversarii, non autem postquam transiit. E poco avanti num. 5 6 quando non tangit clericum manu, vel instrumento manualiter tento, sed lapillo, vel sputo etc. dice, che toccare con lo sputo un clerico incorrere nella scomunica, e che se questo si faccia di poi, che si è ricevuta l'ingiuria, questa non è difesa giusta, ma vendetta prohibita.<lb/>
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Aggiongete poi che Moseè non vien condannato, ma commendato dell omicidio, che fece dell'Egizio, che ingiuriava l'Ebreo, perchè precesse
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Voi dite, che i canoni permettano,che vim vi repellamus, e che Sant'Ambrogio dice, che non in inferenda, sed in depellenda infuria lex virtutis est, e da questi canoni raccogliete, chd l'ingiuria fatta da voi alla casa dell'arciprete sia giusta, perche � fatta, /y*se pur'fatta, in difesa dell'ingiuria fatta voi dall'arciprete.
 
Questo non altro, che confondere la difesa,che lecita, col la vendetta, ohe non lecita, et un interpretare i canoni al ro vescio. Vim vi repellere,et iniuriam depellere s'intende della# veviolenza,et ingiuria futura,imminente, non della passata, perche ^^7 quando passata, non h� pi� luogo la difesa, ma la vendetta, e chi vuol dire, che la vendetta sia lecita gli huomini privati, error manifesto. Onde Silvestro verbo excommunicatio 6, num.6 par lando della difesa, dice, ista tamen intellige statim, idest dum imminet, vel instat violentia adversarii, non autem postquam trann^y*iit. E poco avanti num.5 6 quando non tangit clericum manu,vel instrumento manualiter tento, sed lapillo,vel sputo etc. dice, che toccare con lo sputo un clerico f� incorrere nella scomunica,e che se questo si faccia di poi, che si ricevuta l'ingiuria, questa non difesa giusta,ma vendetta prohibita.
 
Aggiongete poi che Mose� non vien condannato, ma commendato dell omicidio, che fece dell'Egizio, che ingiuriava l'Ebreo, perch� pre-
 
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Illustre, e Reverende Signore.
Ho letto la vostra lettera, e desidero, che leggiate la risposta con quella tranquillità d'animo, con la quale da me è scritta. Non mi maraviglio, che vi dispiace la sentenza, perchè questo è ordinario, che la giustitia dispiace a chi tocca; ma ben mi dispiace, che veggo nella vostra lettera una certa dottrina erronea, e pericolosa, che se fosse da voi difesa con pertinacia, bisognaria darne conto a più alto tribunale. Però mi tengo obligato a dimostrarvi la verità, la quale essendo dottore, bisognava, che molto prima avesse imparata.
Voi dite, che i canoni permettano, che vim vi repellamus, e che Sant'Ambrogio dice, che non in inferenda, sed in depellenda infuria lex virtutis est, e da questi canoni raccogliete, che l'ingiuria fatta da voi alla casa dell'arciprete sia giusta, perchè è fatta, se pur'è fatta, in difesa dell'ingiuria fatta a voi dall'arciprete.
Questo non è altro, che confondere la difesa, che è lecita, col la vendetta, che non è lecita, et un interpretare i canoni al rovescio. Vim vi repellere, et iniuriam depellere s'intende della violenza, et ingiuria futura, o imminente, non della passata, perche quando è passata, non ha più luogo la difesa, ma la vendetta, e chi vuol dire, che la vendetta sia lecita a gli huomini privati, è error manifesto. Onde Silvestro verbo excommunicatio 6, num.6 parlando della difesa, dice, ista tamen intellige statim, idest dum imminet, vel instat violentia adversarii, non autem postquam transiit. E poco avanti num. 5 6 quando non tangit clericum manu, vel instrumento manualiter tento, sed lapillo, vel sputo etc. dice, che toccare con lo sputo un clerico fà incorrere nella scomunica, e che se questo si faccia di poi, che si è ricevuta l'ingiuria, questa non è difesa giusta, ma vendetta prohibita.
Aggiongete poi che Moseè non vien condannato, ma commendato dell omicidio, che fece dell'Egizio, che ingiuriava l'Ebreo, perchè precesse
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