tro? quelli che fanno li belli? famosi, e pasquinati. Avertendo che tutti quelli
che riveleranno detti deliquenti saranno (ancorche fussero complici) tenuto
secreti? da SS. Ill.ma rimettendo loro anco la pena
Commanda ancora et ordina che niuno scolaro ò altro che si stia porte? arme?
di sorte alcuna etiam punti di calamari dentro le scuole, ò cortile di esse
quale Punti dichiaramo arme prohibite e commandino che niuno Artista
ne altri ne lavori ne vendi ò compri sotto l'inpascritti? pene ne offenda altri
in detto collegio ò suo districto con bastone, sassi, è altri instromenti atti ad offendere,
ne con pugni, schiaffi, parole dishoneste, villanie, ingiurie, ò mentite, ò in qualsivoglia
altro modo sorto pena di tre tratti di corda in publico, tre anni di
Galera e scudi cento d'oro per ciascuno d'applicarsi come di sopra, nelle quali
pene, s'intende incorrersi? sebene in dette questioni alcuno non restasse ferito, e
ciò s'intenda oltre l'altre pene che sono importi à tali delitti per altre conssetationi?
ò Bandi.
Il m? statuisce et commanda che niuno Artista, fruttarolo, ò Ciambellaro, Caldarostaro,
Pasticcero, Ricottaro, ò altri simili venditori ordischino con dette
robbe entrare in detto collegio ne andar vedendole ò fermarsi à venderle dentro
ò fuori, ne avanti la piazza, ne intorno, ò nel distretto del detto collegio ne qui nè
ò altrove ordiscano dare à scolari rovva à credenza, ò cosi promesse d'essi
ò d'altro per loro sotto pena della perdita delle Robbe, e tre tratti di corda e scudi
cinquanta? d'oro. Ne intorno ò vicino ad esso collegio habitino Donne che siano
di scandolo ò mal essempio à scolari ne altri che siano ò possano essere
di disturbo alle scuole et essercitii di quelle ordinando di più à Bosigari?
et habitatori vicini che non permettano in sue botteghe ò case entrarci ò far
morti persone dal collegio licentiate ò di mal essempio sotto qualsivoglia
presetto? etiam di sonare, cantare, scrivere, comprare ò d'habitatione ò di dozzina
ò per qualsivoglia negotio, ò professione sotto pena di scudi cento, d'applicarsi
un terzo à gl'accuratori, e le due parti agl'essecutori. Nella qual pena incorreranno
tanto quelli che daranno ricetto quanto quelle che saranno ricevuta
Dichiarando che li Recettatori non potranno scusarsi d'ignoranza, ò che le persone
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