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Rome,10 aout 1607.
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Molto R.do Padre mio. Risposi pochi giorni fa ad una di V.R. scritta da Palermo intorno alla congregazione generale, quale V.R. desiderava si differisse fino a novembre. Ora lei avrà saputo che si differisce fino a febbraio; ma lei non aspetti li tempi cattivi, e se ne venga quanto prima avrà comodità, e allora parleremo di quello abuso che mi scrisse nella sua da Messina li 17 di luglio. Ma per ora mi basterà fargli sapere che, quando le dispense matrimoniali si commettono agli ordinari, non si mette la dispensa assolutamente al giudizio dell'ordinario, ma si commette solo che verifichi le cose espresse nella supplica, si preces veritate nitantur etc. E se l'ordinario trova che il supplicante ha esposto il vero, non può impedire la dispensa, ma è obbligato d'eseguirla; ma se trova che ha esposto il falso, non può eseguire la dispensa, e il supplicante non si può lamentare, sebbene abbia pagato, per che quel pagamento è in pena del peccato di aver voluto ingannare la Sedia Apostolica. Questo è lo stile ordinario, se non fanno qualche errore i scrittori di brevi. Talchè V.R. potrà considerare che il caso non sarà esposto bene, e però gli sarà parso stravagante. Sto io con gran desiderio aspettandola e sperando che abbia da fermarsi qui con noi i pochi anni e giorni che ci restano. E in questo mezzo mi raccomando di cuore alle sue sante orazioni. Di Roma, li 10 agosto 1607.<lb/>
 
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Molto R.do Padre mio. Risposi pochi giorni fa ad una di V.R. scritta da Palermo intorno alla congregazione generale, quale V.R. desiderava si differisse fino a novembre. Ora lei avrà saputo che si differisce fino a febbraio; ma lei non aspetti li tempi cattivi, e se ne venga quanto prima avrà comodità, e allora parleremo di quello abuso che mi scrisse nella sua da Messina li 17 di luglio. Ma per ora mi basterà fargli sapere che, quando le dispense matrimoniali si commettono agli ordinari, non si mette la dispensa assolutamente al giudizio dell'ordinario, ma si commette solo che verifichi le cose espresse nella supplica, si preces veritate nitantur etc. E se l'ordinario trova che il supplicante ha esposto il vero, non può impedire la dispensa, ma è obbligato d'eseguirla; ma se trova che ha esposto il falso, non può eseguire la dispensa, e il supplicante non si può lamentare, sebbene abbia pagato, per che quel pagamento è in pena del peccato di aver voluto ingannare la Sedia Apostolica. Questo è lo stile ordinario, se non fanno qualche errore i scrittori di brevi. Talchè V.R. potrà considerare che il caso non sarà esposto bene, e però gli sarà parso stravagante. Sto io con gran desiderio aspettandola e sperando che abbia da fermarsi qui con noi i pochi anni e giorni che ci restano. E in questo mezzo mi raccomando di cuore alle sue sante orazioni. Di Roma, li 10 agosto 1607.
Di V.R.
Servo in Christo
R. C. B.