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Ill.mo e R.mo Sig.r mio osserv.mo.
Questa non è per dare più fastidio a V.S. Ill.ma intorno al negozio del Sig.r Cesare Mancinello, ma per pareggiare le lettere, a ciò si come io ho due delle sue, così lei abbia due delle mie. Ho rimesso il tutto alla coscienza del Sig.r Cesare per servire a V.S. Ill.ma ne gli darò più travaglio; ma ben supplico il mio padrone a non credere che io mi sia mosso senza fondamento, poichè la sacra congregazione ha dichiarato che i coadiutori dei rettori sono obbligati alla residenza non meno che gli stessi rettori, sess.23, cap.l, de reformatione, sopra la parola obtinent: "Idem sentiendum de illis qui sunt coadiutores in cura animarum", cioè che sono obbligati a risedere sotto le medesime pene che i rettori. E nel fine aggiunge la Congregazione: "Hac lege comprehenduntur etiam omnes coadiutores parochorum, quomodocumque sint, etiam cappellaniae nuncupatae. Sed etiam episcopus ad residendum illos compellere potest; nec episcopus cum illis potest dispensare ad non residendum sicut nec cum parochis". E il Signor Cesare non può negare di non esser coadiutore del Rettore in cura animarum, poichè così lo dichiara il concilio Capuano confermato da N.ro Signore e dall'istesso Sig.r Cesare accettato. Con questo mi raccomando alla buona grazia etc.
S.r Card. di Cam.no