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Molto Rev.do Signore.
Ho ricevuto la lettera di V.S. Ill.ma, et alli due dubii respondendo dico, che, quanto al primo, à me pare che li casi riservati al vescovo non si possono assolvere se non dall'istesso vescovo o da chi tiene autorità da lui; ma se fussero riservati al Papa, potria V.S. scriverne qua à noi e senza nominare la persona delinquente, et noi impetrarono l'assolutione. Quando si domandano à Roma simili assolutioni, si mette la lettera N. in cambio del nome del delinquente. Quanto alle denuntie matrimoniali, qua in Roma et per le città di Toscana et altre provincie, si fanno alla Messa dove vanno più gente, ancor che sia Messa non solenne et cantata, ma bassa et letta; et quella parola "inter missarum solemnia" non significa necessariamente Messa cantata. Et cosi potria V.S. fare le denuntie in giorno festivo et alla Messa più frequentata ancor che non sia cantata et solenne. Questo per hora mi occorre dirgli in risposta et con questo gli raccomando cotesto populo et li miei padri della Compagnia di Giesu, et si ricordi pregar Dio per me.
Di Roma li 8 di agosto 1620.
Di V.S. molto Rev.da
come fratello.