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La dote ò limosina delle Monache sopranumerarie sia il doppio della dote òlimosina delle Monache ordinarie, et quando la limosina ordinaria fusse meno di 200 scudi, la limosina delle sopranumerarie non sia meno di 400 scudi.
Quando vaca il luogo di una Monaca ordinaria, non entri in quello alcuna delle sopranumerarie, ma si conceda ad un altra, che entra nel numero delle ordinarie.
Non si prometta il luogo à niuna figliola per la vacanza futura, ma quando occorre la vacanza, allora si accetti quella che parrà più idonea, et l'Abbadesse ò Prioresse, ò altri Superiori che contro questo decreto consentiranno à promettere la espettatione di qualche luogo, siano privati di voce attiva e passiva et soggetti ad altre pene ad arbitrio della Congregatione; e quella promessa sia vana, e di niuno effetto e valore etc.
Robertus Card.Bellarminus Archiep.us Capuae.