Page:EBC 1599 05 29 0041.pdf/1

From GATE
This page has been validated

Per quanto trovo ne' sacri dottori et ho conferito con alcuni padri della Compagnia, oltre il precetto di Christo N. S.ore siamo tenuti ad amare l'inimico et di prestargli tutti quei segni esteriori che sogliono fra gl'amici intervenire, et che senza scandalo non si possono tralasciare. Quanto poi al dargli la pace, se vogliamo intendere che questo nome di pace importi non odiare l'inimico et quel più che sopra ho detto, chiara cosa è che siamo nell'istessi termini d'amare l'inimico; ma se per dargli la pace intenderemo cassargli la querela nel foro esteriore dell'homicidio overo altro delitto c' habbia commesso, per il che venga il giudice ad assolverlo o mitigargli la pena che meriterebbe, in questo caso non siamo tenuti sempre dargliela, eccetto quando, ciò non facendo, fusse per risultarne qualche grave scandalo. Et è tanto vero che in rigore non siamo tenuti dare la pace all'inimico nel sudetto modo, che, se alcuno si movesse per mero zelo di giustitia a non cassare la querela all'inimico et lasciasse ch' egli fusse punito conforme a meriti del delitto, potrebbe in ciò meritare per rispetto del bene publico. die p[rese]nte 7.