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Si faccino le feste delle Congregationi tanto de Convittori quanto de chierici da
per se tre, ò quattro volte L'anno secondo il numero di quelle con apparecchio de Vesti(?)
secondo l'Usanza, nell'elettione di Prefetti, e con invito moderato de Nostri, e non
di forastieri per eccitar li secolari(?), e si tenga conto quanto si puo de Congregati nel
dar loro castighi e penitenze
Oltre le due Vigne L'anno alle Camere de chierici e Convittori à Pasqua, e nel
settembre, et alle Congregationi Le sue, si dia anco à Repetitori e Prefetti qualche
horetta Ricreatione nelle nostre(?) Vigne non gia tutti insieme ma due per volta
La Colatione si faccia da nostri in luogo rimoto(?) conforme L'Usanza, e S'avisino li Prefetti
che si spedischino presto, ne lascino le camere sole, à quale devono supplite(?)
in quel tempo ò qualche Repetitore, ò il supranumero secondo l'ordine del superiore
come nel tempo che devono andare ogni settimana à parlar al P. Rettore et
altri bisogni necessarii, e quando mancaranno si dia loro la penitenza
Che li scolari portino sempre le Zimarre in camera tanto d'Inverno quanto dettati
conforme l'Uso antico per la Decenza
Ch'à scolari quando non vanno fuori a caminare si permetta il gioco di palla le
Vacanze e le feste nel Cortile
Nel Carnevale si permetti che si faccino alcune Actioni per trattenimento di Giovani
ma in modo che non si mescolino le camerate facendo ogn'uno da per se la sua
Actione di argomento almeno(?) indifferente in lingua latina. E quando non
si potesse in alcune camere di troppo piccoli siano volgari, le quali si permettono
farsi(?) domesticamento e senza forastieri perche in pubblico non si hanno
à permettere se non latine facendo questo luogo professione di lettere latine
non volgare. Ne si faccino se non di notte comminciando dalle 24 hore, e si
diano i Primii di libretti à tutte le classi inferiori dalla Retorica in
giù in chesive(?).
Si procuri quanto è possibile s'amettino al seminario almeno idonei per le scuole
nostre ed età non meno di 12 anni, ne più di 18. in 20.
Non si permetta che li nostri tenghino denari, ma si serve la regola che gl'
habbia il Procuratore overo Superiore.
Non