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Ill.mo e Rev.mo Mons.re Sig.re Patrone Col.mo.
Rendo gratie infinite a V.S. Ill.ma per essersi abbassata di rispondere si benignamente al mio quesito; e per ciò le resto in perpetuo obligato. Altro non m'occorre in risposta solo che si come ella s'è degnata di confermarmi che l'entrata del patrimonio non mi si può torre, finche non habbia emolumenti sicuri per tutta la vita, cosi anche di nuovo si voglia degnare di ratificarmi se mi ci può torre per quel tempo in cui habbia emolumenti non sicuri, poichè certi Canonisti specolativi fanno una certa distintione de cessatione ad tempus propter emolumenta incerta, et di deletione in perpetuum propter emolumenta certa. Di gratia, Ill.mo Monsig.re, mi levi il dubbio con suo dotto parere, come ne lo supplico di presente riverentemente. E con tal fine a V.S. Ill.ma augurando da cielo prospera e lunga vita, faccio humilissima riverenza.
Di Bergamo il di 7 Ottobre 1620.
Di V.S. Ill.ma et Rev.ma
Humiliss.o et oblig.mo servitore
Gio. Paolo Almerino.
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Si risponda che non si puo torre il patrimonio al titulo del quale una persona è ordinata, se prima non è provisto di emolumenti certi et sicuri. Et poco importa quello che scrive un Dottore, essendoci in contrario il sacro concilio, sess. 21, in decreto de Reformatione cap.2.