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Il mio predecessore di buona memoria fra gli altri benefici, che unì al seminario, ha insieme unito una rettoria e tre cappellanie; e perchè il concilio provinciale capuano, approvato da nostro signore per bolla spedita nel 1601, ha dichiarato che i rettori sono curati in capite e i cappellani sono coadiutori del curato in administranda cura, ci pare che queste unioni non siano valide, massime che il concilio di Trento ordina che si uniscano a seminari benefici semplici. Tuttavia, perchè queste unioni già sono fatte da circa trenta anni e non sono molto preiudicali alle chiese, nelle quali sono altri rettori o cappellani che sostengano la cura, e il seminario sopporta il peso di far dire le messe, alle quali erano obbligati i cappellani o rettore; per questo ci è parso necessario di ricorrere alla sacra congregazione, a ciò ne dia licenza, se gli pare, che manteniamo o tolleriamo queste unioni fatte al seminario dal nostro predecessore o ci comandi che le irritiamo e conferiamo i suddetti quattro benefici a persone che servano alle chiese per se stesse. Supplico V.S. Ill.ma della risposta etc.